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Art. 24
9 / 171Disciplina del lavoro nei porti di minor traffico
In vigore dal 2 ott 1949
Su proposta dell'Ispettorato compartimentale, il Ministro per i trasporti determina, con decreto, i porti e gli approdi di minor traffico nei quali deve essere provveduto alla disciplina e alla vigilanza delle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, e stabilisce le funzioni che all'uopo devono essere esercitate dal comandante del porto o dell'approdo sotto la vigilanza del capo dell'Ispettorato del porto.
Nelle località che sono sedi di Ispettorato di porto, ma non di ufficio del lavoro portuale, le suddette funzioni sono esercitate da un funzionario designato dal comandante del porto.
Nei porti e negli approdi suddetti le funzioni del Consiglio del lavoro portuale sono esercitate da una Commissione la cui composizione è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i trasporti di concerto con quello per il lavoro e la previdenza sociale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-24