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Art. 23
8 / 171Consiglio del lavoro portuale
In vigore dal 2 ott 1949
Il Consiglio del lavoro portuale è presieduto dal direttore dell'Ufficio e la composizione di esso è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti di concerto con quello per il lavoro e la previdenza sociale.
Nel caso di assenza o di impedimento del direttore dell'Ufficio del lavoro, la direzione dell'ufficio stesso e la presidenza del Consiglio del lavoro sono assunte da altro funzionario designato dal capo dell'Ispettorato di porto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-23