Art. 17 · Esercizio di attività nei porti
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Art. 17

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Esercizio di attività nei porti

In vigore dal 2 ott 1949
Le persone che esercitano un'attività nell'interno del porti e in genere nell'ambito delle zone portuali, se sottoposte all'iscrizione in registri a norma del secondo comma dell' del Codice, sono munite di un certificato di iscrizione conforme al modello approvato dal Ministro per i trasporti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-17