Regolamento per la navigazione interna›Capo IV
Art. 169
112 / 171Imprese costruttrici
In vigore dal 2 ott 1949
Le Imprese che alla data di entrata in vigore del presente regolamento costruiscono navi e galleggianti della navigazione interna, devono presentare all'Ispettorato compartimentale, entro tre mesi dalla data anzidetta, ai termini dell', domanda di iscrizione nell'elenco delle imprese costruttrici.
L'Ispettorato compartimentale rilascia al richiedente un certificato provvisorio che lo autorizza a proseguire la sua attività per il periodo indicato nel certificato medesimo.
Le imprese che non ottengono l'iscrizione nell'elenco sono tuttavia autorizzate al compimento dei lavori in corso alla data della comunicazione del rifiuto dell'iscrizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-169