Art. 167 · Sigla dell'ufficio d'iscrizione
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Art. 167

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Sigla dell'ufficio d'iscrizione

In vigore dal 2 ott 1949
Sulle navi e sui galleggianti l'indicazione della sigla dell'ufficio di iscrizione, di cui al secondo comma dell', deve essere apposta entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore del decreto del Ministro per i trasporti con il quale vengono stabilite le sigle stesse.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-167