Art. 166 · Assegnazione del nome
Regolamento per la navigazione internaCapo III

Art. 166

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Assegnazione del nome

In vigore dal 2 ott 1949
Per le navi in servizio pubblico di linea alle quali è stato assegnato un nome alla data di entrata un vigore del presente regolamento, il proprietario deve, entro sei mesi dalla data stessa, presentare all'ufficio di iscrizione domanda per la conferma o il cambiamento del nome. Se la domanda non è presentata entro il termine prescritto, s'intende che il proprietario abbia rinunziato all'assegnazione del nome.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-166