Art. 16 · Servizi portuali
Regolamento per la navigazione internaTitolo IIICapo I

Art. 16

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Servizi portuali

In vigore dal 2 ott 1949
L'esercizio del servizi portuali che richiedono l'impiego di navi o di galleggianti, indicati negli del Codice, è soggetto a concessione dell'Ispettorato di porto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-16