Regolamento per la navigazione interna›Parte QUARTA›Capo I
Art. 158
166 / 171Zone portuali
In vigore dal 2 ott 1949
Fino a quando non siano stabiliti i limiti delle zone portuali a termini dell', secondo comma, del Codice, le attribuzioni dell'amministrazione della navigazione interna si esercitano sulle opere, sulle aree e sulle attrezzature pertinenti a porti e approdi e già stabilmente destinati allo esercizio della navigazione, interna.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-158