Regolamento per la navigazione interna›Titolo II
Art. 148
77 / 171Accertamenti del comandante del porto
In vigore dal 2 ott 1949
Il comandante del porto deve accertare che il personale destinato a far parte dell'equipaggio di una nave sia in possesso del libretto di navigazione in corso di validità e dei titoli professionali o delle qualifiche prescritte dal Codice, del presente regolamento o di altre leggi e regolamenti.
Il comandante dei porto deve inoltre accertare che siano osservate.
Le norme relative alla composizione e alla forza minima degli equipaggi, le Leggi generali e speciali sul lavoro applicabili al personale navigante, le prescrizioni riguardanti l'abilità e l'igiene dei locali destinati all'equipaggio e le dotazioni di bordo.
Quando non risultino osservate le disposizioni richiamate nei precedenti comma il comandante del porto, se trattasi di nave addetta a servizi pubblici di linea o di rimorchio, ne fa contestazione al comandante della nave e ne riferisce all'Ispettorato compartimentale;
negli altri casi il comandante del porto ha facoltà di negare l'autorizzazione alla partenza della nave.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-148