Regolamento per la navigazione interna›Parte SECONDA
Art. 147
162 / 171Vigilanza sulla costruzione delle navi
In vigore dal 2 ott 1949
La vigilanza sulle navi in costruzione è esercitata dallo Ispettorato compartimentale direttamente o a mezzo degli uffici, dipendenti quando a norma delle leggi e dei regolamenti non e di competenza del Registro italiano navale.
Le norme per l'esecuzione della vigilanza sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-147