Regolamento per la navigazione interna›Capo II
Art. 142
59 / 171Trasporto e rimorchio per conto proprio
In vigore dal 2 ott 1949
Chiunque può eseguire il trasporto o li rimorchio per conto proprio con navi di cui sia armatore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-142