Art. 14 · Stabilimenti e depositi di sostanze infiammabili o esplosive
Regolamento per la navigazione internaTitolo II

Art. 14

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Stabilimenti e depositi di sostanze infiammabili o esplosive

In vigore dal 2 ott 1949
Gli stabilimenti e i depositi di sostanze infiammabili o esplosive di cui al terzo comma dell' del Codice sono) costieri quando sono impiantati anche soltanto in parte entro i confini delle zone portuali della navigazione interna. Sono considerati costieri quelli impiantati fuori dei limiti suddetti, che siano comunque collegati a vie navigabili interne, e quelli sistemati anche in zone non portuali nell'interno dei depositi e degli stabilimenti indicati nel primo comma dell' del Codice.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-14