Regolamento per la navigazione interna›Titolo II
Art. 14
76 / 171Stabilimenti e depositi di sostanze infiammabili o esplosive
In vigore dal 2 ott 1949
Gli stabilimenti e i depositi di sostanze infiammabili o esplosive di cui al terzo comma dell' del Codice sono) costieri quando sono impiantati anche soltanto in parte entro i confini delle zone portuali della navigazione interna.
Sono considerati costieri quelli impiantati fuori dei limiti suddetti, che siano comunque collegati a vie navigabili interne, e quelli sistemati anche in zone non portuali nell'interno dei depositi e degli stabilimenti indicati nel primo comma dell' del Codice.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-14