Art. 134 · Durata dell'autorizzazione
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Art. 134

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Durata dell'autorizzazione

In vigore dal 2 ott 1949
L'autorizzazione ha durata non superiore a cinque anni ed è rinnovabile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-134