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Art. 130
47 / 171Massimi e minimi delle tariffe
In vigore dal 2 ott 1949
Con decreto del Ministro per i trasporti sono determinate, secondo le categorie e i percorsi, le basi massime e minime delle tariffe per i servizi di trasporto o di rimorchio per conto di terzi e per quelli di traino con mezzi non meccanici.
Con detti decreti sono altresì determinati i diritti accessori non compresi nelle tariffe di cui al comma precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-130