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Art. 122
151 / 171Incidenti nell'esercizio di altri servizi
In vigore dal 2 ott 1949
Per i servizi pubblici per trasporto di cose, per i servizi pubblici di rimorchio e per quelli di traino con mezzi meccanici vengono stabilite nei relativi atti di concessione le modalità che i concessionari devono seguire per la comunicazione degli incidenti all'autorità preposta alla vigilanza.
Pervenuta notizia dell'incidente, si provvede a sensi del terzo comma dell'articolo precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-122