Art. 122 · Incidenti nell'esercizio di altri servizi
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Art. 122

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Incidenti nell'esercizio di altri servizi

In vigore dal 2 ott 1949
Per i servizi pubblici per trasporto di cose, per i servizi pubblici di rimorchio e per quelli di traino con mezzi meccanici vengono stabilite nei relativi atti di concessione le modalità che i concessionari devono seguire per la comunicazione degli incidenti all'autorità preposta alla vigilanza. Pervenuta notizia dell'incidente, si provvede a sensi del terzo comma dell'articolo precedente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-122