Art. 121 · Incidenti nell'esercizio di servizi per trasporto di persone
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Art. 121

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Incidenti nell'esercizio di servizi per trasporto di persone

In vigore dal 2 ott 1949
I concessionari di servizi pubblici di linea per trasporto di persone e in loro vece i rispettivi direttori di esercizio hanno l'obbligo di dare immediata comunicazione telegrafica al competente ispettorato compartimentale di qualunque incidente si verifichi che comprometta la sicurezza o la regolarità dell'esercizio, anche se non abbia prodotto danno alle persone o alle cose, e d'inviare allo stesso ufficio, non più tardi di tre giorni dal fatto, un rapporto con la descrizione dello incidente e delle cause accertate o presunte e l'indicazione dei provvedimenti eventualmente adottati. Uguale comunicazione i concessionari e in loro vece i direttori di esercizio devono fare a titolo informativo al comandante del porto di primo approdo, il quale, ove gli risultino elementi utili per l'inchiesta di cui al comma seguente, comunica gli elementi stessi all'Ispettorato compartimentale. Ricevuto il rapporto del concessionario e le eventuali informazioni del comandante del porto, l'Ispettorato compartimentale dispone, ove lo ritenga opportuno, una inchiesta, informandone il Ministero dei trasporti; nei casi di maggiore gravità l'inchiesta può essere disposta appena avuta notizia dell'incidente. Il Ministro per i trasporti può disporre che l'inchiesta venga eseguita da un funzionario da lui designato.
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