Art. 120 · Servizi su vi navigabili internazionali
Regolamento per la navigazione internaTitolo VIIICapo I

Art. 120

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Servizi su vi navigabili internazionali

In vigore dal 2 ott 1949
L'esercizio della navigazione sulle vie navigabili Internazionali è regolato dalle particolari norme delle convenzioni internazionali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-120