Art. 119 · Registro dei reclami
Regolamento per la navigazione internaTitolo VIIICapo I

Art. 119

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Registro dei reclami

In vigore dal 2 ott 1949
A bordo di ogni nave, adibita a servizio pubblico di linea per trasporto di persone, deve essere tenuto un registro con i fogli numerati e vidimati dal comandante del porto, destinato ai reclami del passeggeri, i quali hanno il diritto di chiederne la presentazione. Il comandante della nave può inserirvi le proprie osservazioni e quelle di altri passeggeri in merito ai reclami. Il concessionario del servizio deve rispondere al più presto per iscritto ai reclami, quando sono firmati e contengono l'indirizzo del reclamante, e deve dare sollecita comunicazione dei reclami stessi e dei provvedimenti presi all'Ispettorato compartimentale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-119