Art. 116 · Ribassi ai tariffa e altre facilitazioni
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Art. 116

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Ribassi ai tariffa e altre facilitazioni

In vigore dal 2 ott 1949
Il concessionario non può accordare ad alcuno ribassi di tariffa e altre facilitazioni, se non previa autorizzazione del Ministero dei trasporti, e a condizione di accordarli in uguale misura a tutti coloro che ne facciano richiesta e che gli offrano uguali vantaggi e si trovino in analoghe condizioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-116