Art. 109 · Decadenza dalla concessione
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Art. 109

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Decadenza dalla concessione

In vigore dal 2 ott 1949
L'autorità concedente può dichiarare la decadenza dalla concessione e incamerare la cauzione quando il concessionario: a) non inizia il servizio nel termine stabilito, o, lo abbandona, ovvero lo interrompe, o comunque lo effettua con gravi irregolarità per fatto a lui imputabile; b) commette gravi irregolarità di ordine amministrativo; c) attua abusivamente una delle sostituzioni o modificazioni previste dall'articolo precedente; d) si rende ripetutamente inadempiente agli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti. Quando si verifica uno dei casi indicati nel precedente comma l'autorità concedente fissa un termine entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni. La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta da diffida intimata al concessionario, ed è operativa dalla scadenza del termine in essa stabilito. Salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, in caso di decadenza le opere e gli impianti eseguiti nelle zone portuali restano acquisiti allo Stato, e ripresi in consegna dalla Autorità concedente senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità anzidetta di ordinarne la demolizione, con la restituzione delle aree occupate nel pristino stato. In quest'ultimo caso l'amministrazione, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, può procedervi d'ufficio a spese dell'interessato.
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