Art. 108 · Subingresso netta concessione; variazioni nella Società concessionaria
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Art. 108

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Subingresso netta concessione; variazioni nella Società concessionaria

In vigore dal 2 ott 1949
Il concessionario deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità concedente quando intende costituire una società per l'assunzione della concessione o comunque sostituire altri nella concessione stessa. Se concessionaria è una società deve essere richiesta l'autorizzazione per la trasformazione in società di altro tipo. Se concessionaria è una società in nome collettivo, in accomandita semplice o a responsabilità limitata, deve essere parimenti richiesta l'autorizzazione predetta per qualsiasi variazione nel numero o nella persona dei soci. In caso di morte del concessionario o di un socio, quando concessionaria sia una società in nome collettivo,in accomandita semplice o a responsabilità limitata, gli interessati devono chiedere entro sei mesi, sotto pena di decadenza, la conferma della concessione. Se per ragioni attinenti all'idoneità tecnica o economica degli eredi, l'autorità concedente non ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca. Le disposizioni dei commi terzo e quarto si applicano anche ai soci accomandatari delle società in accomandita per azioni.
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