Art. 105 · Cauzione
Regolamento per la navigazione internaTitolo VIIICapo I

Art. 105

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Cauzione

In vigore dal 2 ott 1949
La cauzione prevista dall'articolo 225 del Codice rimane vincolata per l'intera durata della concessione. Nelle concessioni di servizi pubblici di linea o di rimorchio la cauzione può essere sostituita da ipoteca di primo grado su navi o su galleggianti di proprietà del concessionario, di valore almeno doppio dell'importo della cauzione medesima e a condizione che le navi e i galleggianti siano assicurati contro i rischi della navigazione di cui all'articolo 521 del Codice. L'ipoteca, da annotarsi sulla polizza di assicurazione agli effetti dell'art. 572 del Codice, deve essere trascritta, a cura e spese del concessionario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-105