Regolamento per la navigazione interna›Titolo VIII›Capo I
Art. 104
133 / 171Clausole dell'atto di concessione
In vigore dal 2 ott 1949
Nell'atto di concessione devono essere determinati la natura, l'entità e l'ubicazione degli impianti a terra, la quantità e i tipi delle navi, dei galleggianti e dei trattori di cui il concessionario deve essere provveduto in relazione al servizio da disimpegnare, nonché i casi di decadenza dalla concessione.
Nei capitolato annesso all'atto di concessione sono in ogni caso stabilite la velocità massima e la composizione dei convogli per il trasporto di merci in rapporto alle condizioni della via navigabile e le altre condizioni e modalità del servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-104