Art. 104 · Clausole dell'atto di concessione
Regolamento per la navigazione internaTitolo VIIICapo I

Art. 104

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Clausole dell'atto di concessione

In vigore dal 2 ott 1949
Nell'atto di concessione devono essere determinati la natura, l'entità e l'ubicazione degli impianti a terra, la quantità e i tipi delle navi, dei galleggianti e dei trattori di cui il concessionario deve essere provveduto in relazione al servizio da disimpegnare, nonché i casi di decadenza dalla concessione. Nei capitolato annesso all'atto di concessione sono in ogni caso stabilite la velocità massima e la composizione dei convogli per il trasporto di merci in rapporto alle condizioni della via navigabile e le altre condizioni e modalità del servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-104