Art. 103 · Diritto di esclusivita
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Art. 103

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Diritto di esclusivita

In vigore dal 2 ott 1949
Ai servizi pubblici di linea per trasporto di persone, a quelli di rimorchio e a quelli di traino con mezzi meccanici può essere accordata l'esclusività per la durata stabilita nell'atto di concessione. L'esclusività ha riguardo alle finalità del servizio e non al percorso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-103