Regolamento per la navigazione interna›Parte PRIMA›Titolo I›Capo I
Art. 1
1 / 171Circoscrizioni
In vigore dal 2 ott 1949
REGOLAMENTO PER LA NAVIGAZIONE INTERNA
(in applicazione del Codice della navigazione)
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(Circoscrizioni)
La determinazione delle zone nelle quali è diviso il territorio della Repubblica agli effetti dell'ordinamento amministrativo della navigazione interna è Stabilita con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i trasporti.
Sono altresì stabilite con decreto del Presidente della Repubblica le circoscrizioni degli Ispettorati di porto e delle Delegazioni di approdo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-1