Art. 8
Capo I

Art. 8

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In vigore dal 19 lug 1949
Nella ripartizione delle costruzioni nelle singole località, compatibilmente con le disponibilità delle aree edificabili e con la esigenza della limitazione dei costi si avrà cura di distribuire gli edifici nei vari quartieri o rioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-22;340#art-8