Art. 39
Capo V

Art. 39

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In vigore dal 19 lug 1949
Per i servizi non affidati, a norma dell', primo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43, all'Istituto nazionale delle assicurazioni e che la Gestione "Ina-Casa" deliberi di dover gestire direttamente, la Gestione stessa provvede all'assunzione diretta di personale alle proprie dipendenze, secondo quanto sarà stabilito dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di intesa con quello per il tesoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-22;340#art-39