Art. 30
Capo IV

Art. 30

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In vigore dal 19 lug 1949
Per la determinazione della retribuzione soggetta a contributo, a norma dell' della legge 28 febbraio 1949, n. 43, valgono le disposizioni contenute nell'art.1 del decreto luogotenenziale 1 agosto 1945, n. 692, salve le eccezioni previste per determinati elementi della retribuzione dall' citato. Nei lavori retribuiti a cottimo o a provvigione si intende per retribuzione il guadagno di cottimo o l'importo della provvigione depurati delle spese fatte a proprio carico dal lavoratore, anche se determinate in misura forfetaria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-22;340#art-30