Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 26 giu 1949
1) Alle classi 45 e 43, di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per i trasporti senza vincolo di peso di "Pesci sott'olio: 1) tonno e 2) altri" sono aggiunte, rispettivamente, le classi 46 e 45 vincolate alla percorrenza minima di 600 clilometri; 2) la classe 47 senza vincolo di peso, di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per i trasporti di vino anche chinato o misto con uova e di vermuth di produzione nazionale in botti, barili e carri serbatoi, è convertita nella classe 49.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-17;308#art-7