Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 7 set 1949
Ai membri ed al segretario del Comitato dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali è corrisposta, a decorrere dal 1 luglio 1948, un'indennità di annue lire 18.000.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-26;534#art-3