Art. 2

Art. 2

2 / 2
In vigore dal 18 nov 1949
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 dicembre 1948 conformemente a quanto stabilito dall'art. 15 del Protocollo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 maggio 1949 EINAUDI PELLA - BERTONE - LOMBARDO - VANONI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1949 Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 70. - FRASCA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-19;813#art-2