Art. 59
Capo IX

Art. 59

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In vigore dal 27 mag 1949
Nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato la Regione 6 tenuta ad osservare i criteri stabiliti dal Ministro competente. Questi ha facoltà di disporre i controlli che si rendano necessari e di annullare o di revocare i provvedimenti che siano in contrasto con le disposizioni di legge e con i criteri da esso stabiliti. L'annullamento può essere disposto non oltre trenta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dei provvedimenti da parte dell'Amministrazione regionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-19;250#art-59