Art. 56
Capo IX

Art. 56

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In vigore dal 27 mag 1949
I piani territoriali di coordinamento sono compilati a cura dell'Ente regione in base ai criteri indicati nell' della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. I piani regolatori comunali, compilati e pubblicati a tenore delle disposizioni contenute nella suindicata legge urbanistica, sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo esame e parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-19;250#art-56