Art. 54
Capo IX

Art. 54

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In vigore dal 27 mag 1949
Le attività svolte dalla Regione con speciali contributi dello Stato saranno soggette alla vigilanza delle Amministrazioni statali, tecniche e finanziarie, secondo norme da determinarsi con provvedimenti del Ministro competente, udita la Giunta regionale, sempre che leggi dello Stato non dispongano diversamente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-19;250#art-54