Capo IX
Art. 53
53 / 63In vigore dal 27 mag 1949
Le entrate erariali di cui all' dello Statuto saranno devolute alla Regione a decorrere dal 1 gennaio 1950.
Dalla stessa data dovrà effettuarsi il trasferimento alla Regione dei servizi ad essa spettanti e degli oneri connessi.
Fino al 31 dicembre 1949 il totale gettito delle entrate indicate nel primo comma sarà devoluto allo Stato, il quale provvederà al finanziamento dei servizi da trasferire alla Regione e metterà a disposizione della medesima le somme occorrenti per le spese di funzionamento degli organi regionali e di primo impianto degli uffici, salvo conguaglio.
Entro il 31 dicembre 1949 la Regione dovrà predisporre ed approvare il proprio bilancio in modo da poterne iniziare la gestione il 1 gennaio 1950.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-19;250#art-53