Art. 43
Capo VIII

Art. 43

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In vigore dal 27 mag 1949
Al pagamento delle spese per gli uffici e servizi, salve le spese su ruoli fissi, si provvede con mandati diretti o inediante ordine di accreditamento a favore di funzionari delegati, conformemente alle vigenti disposizioni dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-19;250#art-43