Capo VIII
Art. 43
43 / 63In vigore dal 27 mag 1949
Al pagamento delle spese per gli uffici e servizi, salve le spese su ruoli fissi, si provvede con mandati diretti o inediante ordine di accreditamento a favore di funzionari delegati, conformemente alle vigenti disposizioni dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-19;250#art-43