Capo VII
Art. 27
27 / 63In vigore dal 27 mag 1949
Il Rappresentante del Governo, previsto dall' della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, risiede in Cagliari.
Esso è scelto tra i funzionari dello Stato di grado non inferiore al 4° ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-19;250#art-27