Art. 18
Capo IV

Art. 18

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In vigore dal 27 mag 1949
Le leggi ed i regolamenti regionali debbono anche essere pubblicati per notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La pubblicazione è gratuita.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-19;250#art-18