Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 2 lug 1949
In caso di inadempienza all'obbligo della castrazione nel termine prescritto, il Deposito cavalli stalloni procederà di ufficio, a spese del proprietario, alla castrazione dei soggetti non approvati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-07;337#art-5