Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 2 lug 1949
In caso di vendita di riproduttore non approvato il venditore deve, entro tre giorni dalla vendita, comunicare al Deposito cavalli stalloni generalità e domicilio del compratore. La vendita deve essere fatta con esplicita e tassativa condizione della castrazione nel limite di tempo previsto dal precedente .
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-07;337#art-4