Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 18 mag 1949
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Dogliani, addì 21 aprile 1949 EINAUDI DE GASPERI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1949 Atti del Governo, registro n. 28, foglio n. 38. - FRASCA
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