Art. 1
1 / 4In vigore dal 18 mag 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
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L'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad eseguire, d'intesa con le Amministrazioni interessate, le rilevazioni dei dati riguardanti gli impianti e la produzione e di quelli relativi agli impieghi, alle vendite e alle giacenze di materie prime e di prodotti lavorati, nonché ogni altra rilevazione statistica, necessaria per le esigenze derivanti dalla partecipazione dell'Italia ad organizzazioni, istituti od enti internazionali.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-04-21;213#art-1