Art. 23

Art. 23

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In vigore dal 15 giu 1949
Entro il 31 dicembre 1949, l'Ente nazionale serico deve presentare i rendiconti delle anticipazioni ricevute al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che provvede ad inoltrarli alla Corte dei conti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-04-09;261#art-23