Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 13 ago 1949
A ciascun magazzino e al centro recuperi è preposto un consegnatario da nominarsi con decreto Ministeriale. Alla vigilanza e al coordinamento dell'attività dei magazzini e del centro recuperi provvede una Direzione dei magazzini.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-03-18;442#art-4