Art. 2

Art. 2

2 / 2
In vigore dal 10 lug 1949
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dalla data della firma dell'Accordo medesimo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 marzo 1949 EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - MERZAGORA - PELLA - LOMBARDO - VANONI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte del conti, addì 5 luglio 1949 Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 7. - FRASCA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-03-17;366#art-2