Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 25 mag 1949
Coloro che intendono partecipare a più di un concorso devono presentare altrettante domande, a ognuna delle quali deve essere allegata una scheda conforme al modello stabilito dal Ministero della pubblica istruzione. Una sola domanda deve essere documentata in modo completo; nelle altre domande deve essere indicata quella a cui è allegata la documentazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-02-14;236#art-9