Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 25 mag 1949
Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di nominare le Commissioni giudicatrici, ai sensi del successivo , prima che siano indetti i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio, allo scopo di predisporre, con l'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento, i lavori preparatori per la formazione delle graduatorie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-02-14;236#art-4