Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 10 gen 1949
Sono eleggibili a consigliere regionale tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione, che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno della elezione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-01-08;2#art-5