Art. 2
2 / 19In vigore dal 10 gen 1949
Salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, per l'elezione dei Consiglieri regionali, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26, per l'elezione della Camera dei Deputati.
Alle dizioni "Camera dei Deputati", "Deputati", "Segreteria della Camera dei Deputati" usate negli articoli del testo unico citato nel comma precedente s'intendono sostituite rispettivamente le seguenti: "Consiglio della Valle", "Consiglieri regionali", "Segreteria del Consiglio della Valle".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-01-08;2#art-2