Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 30 dic 1948
Le liste dei candidati per ogni collegio provinciale debbono essere presentate da non meno di trecento e non più di cinquecento elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni del collegio. Le liste e i contrassegni distintivi di esse sono depositati nella cancelleria del Tribunale che ha sede nel capoluogo della Provincia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-12;1462#art-9